Il Consiglio dei ministri ha approvato il 17 marzo 2020 il decreto legge “Cura Italia” che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Confconsumatori le ha riassunte in un Vademecum:
FAMIGLIE CON FIGLI IN ETÀ SCOLASTICA
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui INPS (autonomi), hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o un altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il limite dei 12 anni non si applica ai figli affetti da disabilità.
Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. tutto ciò a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore.
In alternativa, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.
INDENNIZZI ECONOMICI PER AUTONOMI E STAGIONALI
I lavoratori autonomi iscritti all’inps nonché i lavorati stagionali e del settore che non hanno lavorato, hanno diritto ad un indennizzo per il solo mese di marzo di euro 600.
SOSPENSIONE TERMINE PAGAMENTI DI CONTRIBUTI E TASSE
Il pagamento dei contributi di questo periodo slitta al 10 giugno 2020, anche per il pagamento dei contributi di domestici e badanti.
Il pagamento delle cartelle di pagamento (che scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio) è prorogato al 31 maggio 2020; stessa proroga per tasse e tributi.
RISPARMIATORI
Prorogato al 18 giugno 2020 il termine per le domande Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR). È contemplata la possibilità di CONSAP, in attesa della definitiva istruttoria su tutte le domande, di liquidare un indennizzo provvisorio pari al 40% del totale.
BIGLIETTI PER CONCERTI, MANIFESTAZIONI ED ALTRI EVENTI
E’ previsto che il venditore, su richiesta del consumatore, emetta un voucher di pari importo di quanto pagato, da utilizzare entro un anno.
CARTE DI IDENTITA’
Prorogata al 31 agosto 2020 la scadenza delle carte d’identità che scadono dopo il 18 marzo 2020.
MUTUI PRIMA CASA
Per un periodo di 9 mesi, dall’entrata in vigore del presente decreto legge, possono essere sospese le rate dei mutui prima casa. La sospensione è comunque onerosa per il cittadino in quanto, nel periodo di sospensione sono comunque dovuti il 50% degli interessi maturati in favore della banca.
SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI DOMESTICI
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, con proroga dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria al entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO POSTALE
Fino al 30 giugno 2020 per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, gli operatori postali procedono alla consegna mediante accertamento preventivo della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma, con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.
SOSPENSIONE DEI DISTACCHI PER MOROSITÀ
L’Autorità per l’energia ha disposto la sospensione dei distacchi per morosità delle forniture di energia elettrica, gas e acqua di famiglie e piccole imprese, durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.
Le procedure di sospensione vengono quindi rimandate dal 10 marzo scorso e fino al 3 aprile 2020, con obbligo di ripristinare i servizi sospesi.
Dopo il 3 aprile il fornitore interessato a ridurre la fornitura del cliente moroso, sarà tenuto a riavviare la relativa procedura di sospensione e procedere nuovamente alla sua costituzione in mora.
Confconsumatori ricorda che l’associazione, attraverso le proprie sedi territoriali, è a disposizione di consumatori, cittadini e utenti per la tutela dei loro diritti.
A questo link è possibile contattare gli sportelli delle sedi territoriali più vicine.
Fonte: Confconsumatori