“Gentile Dottore, per la stesura della mia “tesina” di maturità, avente per argomento la tossicodipendenza e le comunità, vorrei inserire tra le altre materie anche Diritto. Può fornirmi informazioni circa la scelta del tossicodipendente per il recupero in comunità anziché il carcere e citarmi le varie leggi o modifiche? Grazie”. Marina Ricca
Il tossicodipendente che, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza, venga condannato ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, può presentare istanza al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui risiede, al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione della pena. A norma dell’art. 94 del D.P.R. 309/90, all’istanza deve essere allegata la certificazione rilasciata da un sevizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio – riabilitativo prescelto con l’indicazione del tipo di struttura, (anche se si tratta di struttura privata) presso la quale ha eseguito oppure ha in corso il sopradetto programma, indicando anche le modalità di realizzazione e l’eventuale completamento del programma. A seguito della recente giurisprudenza (vedi Cass. pen., sez. I, 14 marzo 2000, n. 1849) l’omessa allegazione, all’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, della documentazione attestante lo stato di tossicodipendente e l’idoneità del programma terapeutico riabilitativo, non è causa di inammissibilità della domanda.
Quindi, il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, che dichiari inammissibile una simile istanza, sarà illegittimo ben potendo il tribunale in virtù dei poteri istruttori riconosciutigli, ovviare alla predetta omissione e decidere nel merito. Se l’ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l’istanza può essere presentata al pubblico ministero il quale se non osta il limite di pena dei quattro anni, sospende l’emissione o l’esecuzione fino alla decisone del tribunale di sorveglianza al quale trasmette immediatamente gli atti. Tale procedura trova applicazione anche nel caso in cui l’istanza sia stata presentata dopo che l’ordine di carcerazione sia stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione (sempre che non sia superato il limite della pena dei quattro anni). La sospensione dell’esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, ad eccezione della confisca.
Se il condannato-tossicodipendente attua il programma terapeutico di cui sopra e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell’esecuzione non commette un delitto non colposo punibile con la sola reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono, mentre se si sottrae al programma senza giustificato motivo ovvero se nel termine dei cinque anni commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione, la sospensione dell’esecuzione è revocata di diritto. La sospensione dell’esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta. Se al tossicodipendente o alcoldipendente, il quale abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, venga inflitta una pena detentiva nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura, egli può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti privati idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.
Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcoldipendenza e la idoneità ai fini del recupero del condannato, del programma concordato. I requisiti necessari ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale nei casi indicati dall’art. 47 bis dell’ordinamento penitenziario sono la sussistenza di uno stato abituale di tossicodipendenza e l’idoneità del programma riabilitativo proposto dal condannato. In particolare ove sia cessata la dipendenza fisica dall’uso di sostanze stupefacenti, è possibile conferire rilievo, ai fini della concessione del beneficio, alla sola dipendenza psichica dal consumo delle medesime che normalmente permane anche oltre la risoluzione della dipendenza fisica. Anche uno stato di sola dipendenza psichica potrebbe giustificare, infatti, la necessità di un adeguato programma terapeutico che, attraverso un trattamento privo di prescrizioni farmacologiche, sia idoneo a rimuovere gli effetti residui della tossicodipendenza (vedi Cass. pen., sez. I, 156 dicembre 1997).
Riferimenti legislativi:
– D.P.R. 9/10/1990 n. 309;
– L. 26/06/1990 n. 162;
– Cass. pen., sez. I, 16 dicembre 1997;
– Cass. pen. , sez. I, 14 marzo 2000, n. 1849.
A cura dell’avv. Marco Festelli