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I diritti dei cittadini
risponde l'avv. Marco Festelli, responsabile Confconsumatori Toscana

Avete acquistato un cellulare ma si è rivelato da subito difettoso? Non solo avete diritto al telefono sostitutivo di cortesia, ma anche alla risoluzione del bene, o, in alternativa, al rimborso di quanto pagato. Tra gli argomenti a cui risponde il nostro esperto il diritto di recesso, la validità di una donazione, le quote ereditarie nella successione legittima. Il tema della donazione è di grande interesse per i nostri lettori: dieci anni il periodo di tempo entro il quale è possibile impugnare una donazione e chiederne la revoca.

Il cellulare non funziona: i diritti del compratore
“La mia ragazza ha acquistato un cellulare di una nota marca coreana, ma dopo appena due settimane e senza che ne abbia fatto un utilizzo frequente lo ha dovuto portare in assistenza a causa di alcuni difetti. Il venditore lo ha preso in consegna dicendole che entro tre settimane lo avrebbe riconsegnato. Il problema nasce dal fatto che pur chiedendo un telefono di cortesia il venditore non ne aveva e inoltre il termine della riconsegna si è spostata a quasi due mesi. Il compratore ha diritto ad un telefono sostitutivo di cortesia ed inoltre può chiedere un telefono uguale ma funzionante visto l'utilizzo di sole due settimane?”

Non solo ha diritto ad un telefono sostitutivo ma ha, in questo caso, diritto alla sostituzione del bene e qualora non avvenga alla risoluzione del contratto quindi al rimborso del prezzo (decreto legislativo 24/2002). Si attivi subito perché la denuncia dei vizi va fatta in forma scritta entro 60 giorni. Magari si rivolga ad un’associazione di consumatori.


Il diritto di recesso
“Volevo chiedere consiglio su quanto accadutomi, in particolare sull'utilizzo del diritto di recesso su un articolo comprato in un negozio di altra città tramite telefono e pagato con contrassegno alla consegna. Non sono soddisfatto del prodotto. Non va neanche bene, vorrei usufruire del diritto di recesso, il venditore mi ha detto che può farmi un buono e non mi restituisce i soldi, Posso recedere d avere indietro i soldi pagati? In virtù delle disposizioni dei contratti a distanza e fuori dai locali commerciali? Grazie”.

Se la compravendita è avvenuta tra un consumatore ed un professionista, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto entro 10 giorni dalla consegna del bene, provvedendo a comunicare la sua volontà a mezzo lettera raccomandata A.R. e, contestualmente, restituire la merce. In tal caso il venditore deve, entro 15 giorni, restituire la somma percepite salvo le spese vive materialmente sostenute.


Dieci anni per revocare una donazione
“Gentile avvocato, avendo avuto per donazione da parte dei miei fratelli e mia madre (ancora in vita), un immobile dal 1985 con atto notarile, e con rispetto delle quote legittime le chiedo se la stessa possa essere revocata in qualsiasi tempo, e se esistono problemi in caso di vendita di questo immobile, se l'immobile può essere oggetto di una svalutazione, causata appunto dalla donazione e se prima della vendita a terzi, sono vincolato dall'offerta ai miei fratelli e quali pregiudizi potranno subire i miei eredi dalla donazione. Ringrazio per l'attenzione e per la risposta che cortesemente vorrà darmi".

Le donazioni, come ripetuto diverse volte nel corso di questo servizio di consulenza, possono essere ridotte (diciamo revoca per essere più chiaro) con “riapprensione del bene” contro chiunque lo possieda se lesivi della quota riservata agli eredi legittimari, entro 10 anni dalla morte del donante.


Successione legittima
“Molti anni fa mio padre ha effettuato una compravendita dell'attuale immobile in cui viviamo io, mia sorella e mio padre. Successivamente mia madre è deceduta e vorrei sapere se io e mia sorella diveniamo legittimi ereditari con mio padre. In che proporzione? Cosa dovremmo fare per poter tutelarci?”.

Salvo testamento, donazioni, legati, siete succeduti nei diritti della madre per un terzo ciascuno.

“Gentili Signori, in caso di regime di comunione dei beni, alla morte del marito la moglie eredita 1/3 dei beni del defunto (poiché ci sono tre figli) o il 50%, come ho sentito dire da qualcuno?”

L'articolo 581 del codice civile prevede che in caso di successione degli eredi legittimi al coniuge, concorrendo più di un figlio, vada 1/3 dell'asse ereditario.


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