Per lungo tempo, i certificati e le dichiarazioni autenticate sono stati il simbolo di una burocrazia asfissiante e vessatoria, che imponeva ai cittadini adempimenti, oneri e costi burocratici senza limiti: obbligati a correre da un ufficio all’altro per trasmettere dati personali già in possesso delle pubbliche amministrazioni. L’autocertificazione ha dunque rappresentato, in qualche modo, il primo segnale di una rivoluzione nei rapporti fra cittadini e amministrazione: da sudditi ad utenti o clienti, i cittadini; da strumenti di vessazione a servizi per la collettività, le amministrazioni. Internet, in questo “nuovo” rapporto, gioca un ruolo essenziale. È infatti sulla Rete che si possono trovare tutte le indicazioni utili, prontamente messe a disposizione. Un’Amministrazione, quindi, un po’ meno “dinosauro”, un po’ più moderna. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Guida all’autocertificazione
Certificati addio: dal 7 marzo le Amministrazioni e i Servizi pubblici non possono più chiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare l’autocertificazione.
Sono diventate più semplici tutte le pratiche più comuni della vita quotidiana ed è già stato eliminato il 55% dei certificati: dai 71 milioni del 1996 ai circa 31 milioni del 2000. Solo nell’ultimo anno gli italiani hanno risparmiato circa 2.185 miliardi per certificati e autentiche.
Tutti i certificati che le amministrazioni e i servizi pubblici non possono più chiedere
Le Amministrazioni non possono più chiedere ai cittadini, dopo le leggi Bassanini, i certificati relativi a:
– luogo e data di nascita;
– residenza;
– cittadinanza;
– godimento dei diritti civili e politici;
– stato di celibe, coniugato, vedovo;
– stato di famiglia;
– esistenza in vita;
– nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, dl figlio, ecc…
– tutti i dati a conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile (ad esempio la maternità, la paternità, la separazione a comunione dei beni);
– iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (ad esempio l’iscrizione alla Camera di Commercio);
– appartenenza a ordini professionali;
– titolo di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica;
– situazione reddituale o economica, assolvimento di obblighi contributivi;
– possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell’anagrafe tributaria;
– stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;
– qualità di studente;
– qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
– iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
– tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
– non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; – non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
– non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
– vivere a carico.
La richiesta di questi certificati da parte delle Amministrazioni e dei Servizi pubblici costituisce violazione dei doveri d’ufficio. Al posto dei certificati, amministrazioni e servizi pubblici devono accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall’interessato gli elementi necessari per trovarli (ad esempio per il Diploma di Scuola secondaria il cittadino deve indicare l’Istituto e l’anno in cui si è diplomato).
Fate attenzione:
– i certificati medici non possono essere sostituiti dall’autocertificazione;
– è sempre possibile per i cittadini chiedere il rilascio dei certificati, sono le amministrazioni che non possono pretenderli.
Chi deve accettare l’autocertificazione:
– le Amministrazioni pubbliche;
– i Servizi pubblici e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche, ecc. Per esempio le Aziende municipalizzate, l’Enel, le Poste (ad eccezione del servizio Bancoposta), la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade, ecc., sono tenute ad accettare l’autocertificazione dai loro utenti.
- I Tribunali non sono obbligati ad accettare l’autocertificazione.
L’autocertificazione e i privati
Si può presentare l’autocertificazione anche ai privati (ad esempio banche e assicurazioni) se questi decidono di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.
I documenti d’identità al posto dei certificatiL’esibizione di un documento d’identità o di riconoscimento (ad esempio carta d’identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione, ecc.), a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.
Come si fa l’autocertificazione
Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e senza bollo. Per agevolare i cittadini le amministrazioni devono mettere a disposizione i moduli delle dichiarazioni (si possono trovare anche sul sito www.funzionepubblica.it).
Chi può fare le dichiarazioni sostitutive
Possono fare l’autocertificazione:
– i cittadini italiani;
– i cittadini dell’Unione Europea;
– i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.
Niente più autentiche di firma su domande e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle Pubbliche amministrazioni.
Con le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi nell’elenco dei certificati che le amministrazioni non possono più chiedere. Per esempio, si può dichiarare di essere erede, proprietario o affittuario di un appartamento o il proprio stato di servizio, ecc. Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle Amministrazioni e ai Servizi pubblici è sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle allegando la fotocopia di un documento di identità. L’autentica della firma rimane necessaria per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare a privati, come banche o assicurazioni, e per le domande di riscossione di benefici economici (pensioni o contributi) da parte di altre persone.
Le responsabilità di chi autocertifica
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione. Le amministrazioni gli danno fiducia e al tempo stesso effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria, può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.
Domande e autocertificazioni per fax e per e-mail
Tutte le domande e le dichiarazioni sostitutive da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici possono essere inviate anche per fax allegando la fotocopia di un documento di identità. Inoltre potranno essere inviate per e-mail con la firma digitale o con la carta di identità elettronica.
Autentica di copia
Si può dichiarare che è conforme all’originale:
– la copia di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione;
– la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio;
– la copia di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati.
Non è più necessario, quindi, far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l’Amministrazione a cui devono essere consegnati, ma è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con la fotocopia del documento d’identità.
Legalizzazione di fotografie
Le Amministrazioni competenti al rilascio dei documenti personali devono legalizzare direttamente le fotografie. L’interessato può anche rivolgersi presso qualsiasi Comune.
Impedimento per ragioni di salute
Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione a causa di un temporaneo impedimento per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza il figlio o, in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l’esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che accerta l’identità della persona che ha fatto la dichiarazione.
Fai valere i tuoi diritti
Informazioni sulla semplificazione, sull’autocertificazione, sui nuovi diritti dei cittadini e sulla riforma dell’amministrazione nei siti Internet:
• www.governo.it
• www.funzionepubblica.it
(fonte: Guide on line)