Assicurazioni: se qualcuno firma al tuo posto

“Egregio avvocato Festelli, ho un problema da risolvere, e le sarei molto grato se volesse darmi il suo parere. Da circa una decina di anni ho interrotto i rapporti con la mia famiglia, i miei genitori, per motivi contingenti. Una delle cause della disgregazione familiare – i miei genitori si sono separati – è stata la loro dissennata gestione delle cose economiche. Recentemente ho ripreso rapporti con mia madre, certo non quelli di una volta. Ma veniamo al dunque. Ieri mia madre mi consegna una lettera di un avvocato, che arriva da Torino. Dentro c’è un bollettino, per L. 730.000, da pagare, di una a me ignota compagnia assicurativa, in pratica un decreto ingiuntivo del giudice di pace di Milano. Sul bollettino trovo il nome di un’agenzia della mia città, telefono. Questi mi dicono che c’è una polizza di tutela giudiziaria stipulata a mio nome. Non mi conoscono, mi dicono che dovrebbero averla stipulata i miei genitori, o mio padre, o mia madre, che è NORMALE. Gli chiedo come disdirla, mi dicono di richiamare, che non è il caso di preoccuparsi. Chiamo mia madre, che mi dice che la bolletta è sua. A questo punto mi sorge il dubbio che anche l’assicurazione sia a nome mio. Ora: i contratti sono stati fatti senza la mia firma autentica, io voglio assolutamente disdire qualunque cosa – questa tutela scade nel dicembre 2001, e voglio diffidare l’agenzia dello stipulare contratti a mio nome. È sufficiente una raccomandata? Cosa devo scriverci? Se pago il bollettino, è come se dicessi che il contratto l’ho fatto io, oppure devo comunque pagarlo, perché ho cinque giorni di tempo, perché risulta a mio nome? Poiché, conoscendo i miei genitori, questo ha fatto tornare in me le antiche preoccupazioni, come posso tutelarmi? Ho pensato di andare dai carabinieri, e fare una diffida, o una denuncia, non so, contro chiunque usi il mio nome senza autorizzazione per stipulare qualunque cosa. Sarà sufficiente? Devo rivolgermi ad un legale?” Massimiliano

Le sue preoccupazione sono fondate. Accade spesso nel settore assicurativo che gli assicuratori si accontentino della firma di parenti o genitori. Il consiglio: innanzitutto non paghi perché dimostrerebbe comunque di aver stipulato il contratto, secondo luogo scriva alla compagnia chiedendo copia del contratto con la firma. Una volta ricevuto il contratto dovrà sporgere querela per firma falsa. Se nel frattempo è stato notificato un decreto ingiuntivo, fondato sul contratto con firma apocrifa, dovrà opporre il decreto ingiuntivo tramite avvocato entro 40 giorni dalla notifica. Nel corso del giudizio di opposizione basterà che lei si limiti a disconoscere la firma apposta sul documento, dovrà poi essere la compagnia a dover provare che la sottoscrizione è olografa.

Dove parcheggiano i condomini
“Qualora i condomini parcheggiano le proprie auto sulla rampa della discesa del garage e considerando che io abito al piano terra con alcune stanze che hanno le finestre sulla rampa stessa e ogni volta che mettono in moto dette auto mi avveleno di smog, chiedo: esiste un iter o struttura cui rivolgersi perché ciò non accada e/o eventuale rimozione delle stesse? Chiaramente è un ambiente privato”. Bruno

A mio avviso il luogo adatto per discutere di tale problema è l’assemblea condominiale. Lo strumento giuridico per impedire simili comportamenti esiste ed è quello del regolamento condominiale previsto dal Codice civile.

Chi paga chi si fa male
“Sono proprietaria di una villetta (solo al piano terra e interrato) in un residence di svariate villette e mi sono fatta male cadendo nella bocca di lupo nel mio giardino (recintato), nel regolamento di condominio c’è scritto che i muri, i tetti ecc. sono parti comuni; chiedevo se anche la bocca di lupo può essere considerata parte comune e come tale ho diritto al rimborso assicurativo per essermi fatta male in parti condominiali oppure se è proprietà esclusiva mia”. G.

Anche se la bocca di lupo fosse considerata parte comune, a mio avviso, dalle informazioni fornite, non rilevo alcuna responsabilità del condominio perché occorre provare che la “bocca di lupo” era un’insidia invisibile e imprevedibile. Quindi non sussistono a mio avviso i presupposti di responsabilità aquiliana ex articolo 2043 c.c.

Quando il portiere la fa sporca

“Ho accusato il portiere del mio condominio di comportamento illecito. Egli si è rivolto al sindacato e questo ‘ha intimato l’amministratore ad attivare le giuste azioni a tutela e nel rispetto del lavoratore, nei confronti del condomino accusato’ (cioè io). Non desidero un parere nel merito delle mie accuse, perché posso ampiamente documentarle. Desidero sapere invece se l’amministratore può mettere la questione all’ordine del giorno della prossima assemblea senza violare il diritto alla privacy”. Giuseppina

A mio avviso può farlo, anzi deve farlo, perché il portiere si è rivolto al datore di lavoro cioè al condominio in persona dell’Amministratore (legale rappresentante ex lege).

A cura dell’avv. Marco Festelli

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