Da quasi due anni l’Italia ha recepito la direttiva comunitaria 97/7, concernente le vendite a distanza, con il decreto legislativo 185/99. Nell’ambito dei cosiddetti contratti a distanza, ovvero qui contratti aventi per oggetto beni o servizi stipulati tra un fornitore ed un consumatore con un sistema di vendita organizzato dal fornitore solo tramite tecniche di comunicazione e senza la sua presenza fisica, rientrano tranquillamente tutte le transazioni commerciali stipulate via Internet.
Il consumatore, ovvero colui che agisce al di fuori di un’attività professionale, deve sapere che il decreto legislativo 185/99 all’articolo 5 prevede un diritto di ripensamento che egli deve esercitare entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della merce oppure, nel caso di prestazione di servizi, dalla conferma da parte del fornitore dell’accettazione della richiesta di prestazione. Il diritto di recesso deve essere esercitato tramite invio di lettera raccomandata A.R. all’indirizzo del venditore nel termine di 10 giorni, inoltre, nel caso in cui sia avvenuta la consegna di beni, questi devono essere restituiti entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento.
2019Il venditore deve inoltre fornire al consumatore alcuni elementi essenziali come: la sua identità, le caratteristiche del bene o del servizio, le spese di consegna, le modalità di pagamento e soprattutto l’esistenza del diritto di recesso in capo al consumatore. Nel caso in cui il venditore ometta di indicare al consumatore l’esistenza del diritto di recesso, il cittadino può recedere dal contratto entro 3 mesi dal ricevimento dei beni o dalla conclusione del contratto nei casi di prestazione di servizi. Se il diritto di recesso è esercitato correttamente il venditore deve restituire le somme già pagate dal consumatore nel minor tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata.
Occorre inoltre tenere presente che in caso di controversie in materia di commercio elettronico, rientranti nell’ambito di applicazione della legge italiana, il Giudice competente sarà sempre quello della residenza del consumatore. Si consiglia inoltre i cittadini di segnalare eventuali abusi da parte dei venditori alle locali Camere di Commercio (che possono irrogare sanzioni pecuniarie al venditore) e ad un’associazione di consumatori (la legge prevede infatti la legittimazione delle associazioni dei consumatori ad agire in giudizio per la tutela degli interessi collettivi dei cittadini). Si deve però ribadire che questa volta lo Stato italiano è stato particolarmente garantista in favore dei consumatori perché la direttiva prevedeva che il termine per il ripensamento fosse 7 giorni mentre, in fase di ricezione, il Parlamento italiano ha allungato il termine a 10 giorni.
A cura dell’avv. Marco Festelli