Telefonini difettosi: come tutelare i propri diritti?

“Gentilissimo Avv. Marco Festelli, innanzitutto ringrazio per la sua opera, e passo ad esporle brevemente i miei problemi: a) il primo riguarda un telefonino Ericsson acquistato a luglio del 2000, ad oggi si trova c/o un centro assistenza per la riparazione in garanzia, ebbene, è la terza volta che rientra per il medesimo problema, ho contattato il servizio Help Desk di Ericsson via e-mail per fare in modo che sollecitasse il proprio laboratorio di Catania ad eseguire una riparazione definitiva, dopo più di trenta giorni mi si risponde che il lab. non ha fornito ancora una risposta, io non riesco a contattare il lab. e non so dove sia, visto che il telefonino l’ho dovuto portare presso un centro di raccolta, lo stesso centro di raccolta mi dice che non sa cosa dirmi, visto che del laboratorio conosce solamente il corriere che viene a consegnare e ritirare i telefonini. Alla fine è tutto un passarsi la patata bollente di mano in mano facendo attenzione che nessuno si scotti. Le sembra ammissibile tutto ciò? b) Il secondo problema riguarda un telefonino Philips ed esattamente uno Xenium 9@9, ovvero l’alto di gamma, è stato acquistato il 3 c.m. c/o un rivenditore di Catania, il 6 l’ho riportato dal rivenditore, perché difettoso, e mi è stato sostituito con un altro. Il 12 ritorno dal rivenditore lamentando un ulteriore difetto del telefonino, stavolta il rivenditore mi fa parlare con due agenti di vendita della Philips che si trovano lì per lavoro, inizialmente mi dicono che il difetto che lamento non esiste, poi resisi conto che il difetto esiste e che addirittura coinvolge tutti i telefonini del rivenditore nonché anche quelli posseduti dai due agenti di vendita, mi dicono che mi faranno richiamare il giorno dopo dal loro specialista di prodotto che concorderà insieme a me la riparazione del mio telefono ed addirittura mi “ringraziano” per avere scoperto un tale problema. La telefonata del loro specialista di prodotto non c’è stata e così il giorno dopo mi reco dal rivenditore, convinto di poter lasciare il telefono e magari approdare ad un altro prodotto, ma non è così: il rivenditore mi conferma tutta la tiritera del giorno prima ed aggiunge che ha ricevuto ordine tassativo di non sostituire il prodotto perché ormai per Philips si tratta di una questione di principio. Così decido io di telefonare alla Philips, il sales manager con cui ho parlato il giorno prima non c’è e lo specialista di prodotto non vuole parlarmi. Ritelefono il giorno dopo, trovo il sales manager sig. Armando Alvino, che è la persona con cui ho parlato il martedì, il quale “meravigliandosi” del fatto che io non abbia ancora ricevuto telefonata dal loro specialista me lo passa al telefono, lo stesso non fa altro che decantarmi le lodi del loro prodotto rispetto alla concorrenza ed alla fine mi dice che è tutto normale, che sono apparecchi molto sofisticati e che qualche imperfezione può capitare. Intanto siamo arrivati al giovedì sera, sono incavolato scrivo un e-mail al servizio consumatori Philips, la risposta è di portare il telefono presso un centro assistenza e così ho fatto il venerdì. Adesso mi ritrovo ancora una volta senza telefono, senza poter denunciare questa gente che non fa altro che prendere in giro i consumatori”. Leonardo Scalisi

A mio avviso deve rivolgere le sue lamentele al venditore. Infatti come ho spiegato in uno dei miei articoli nelle rubrica di Encanta la “garanzia” fornita negli elettrodomestici dal venditore si aggiunge e non sostituisce a quelle prevista dagli articoli 1490 e seguenti c.c. Pertanto se i suoi telefoni non sono riparabili lei ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto di compra-vendita intercorso col negoziante chiedendo la restituzione del prezzo oltre l’eventuale maggior danno. Quindi ritengo che debba intanto inoltrare la lettera, con gli opportuni aggiustamenti, ai venditori chiedendo la risoluzione del contratto perché la merce venduta era difettosa o priva della qualità necessaria. In una seconda fase se il venditore non risponderà positivamente le consiglio di agire in giudizio dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente.
Avv. Marco Festelli

Se la webcam non è adatta al Pc
“Ho comprato una webcam in un negozio di informatica. La webcam non si adatta al mio computer per un difetto del mio computer. Posso esercitare il diritto di recesso? Posso chiedere la sostituzione della webcam con un altra? Se il rivenditore non mi fornisce la nuova web cam entro i 30 gg. posso adire il giudice di pace ex d. lgs. 50/92? Comunque si tratta di un errore scusabile perché non potevo conoscere in anticipo la compatibilità della webcam col mio computer”. Arturo

Se la web-camera è stata acquistata in un negozio non opera la previsione di cui al d.lgs. 50/92. Se poi la web camera è stata da lei acquistata senza l’intervento determinante (nella scelta del prodotto) del venditore non può recedere dal contratto, se invece l’acquisto è stato determinato dai consigli del venditore che ha assicurato la compatibilità del prodotto al suo computer può risolvere il contratto perché il bene acquistato non ha le qualità promesse. In quest’ultimo caso occorre denunciare i difetti o la mancanza di qualità entro 8 giorni dalla scoperta.

A cura dell’avv. Marco Festelli

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