“Ho stipulato un contratto con la Cepu circa un mese fa. Non posso frequentare per motivi di lavoro. Posso esercitare il diritto di ripensamento?” Giovanni
Caro lettore,
il diritto al ripensamento è previsto soltanto nei casi di stipulazione di contratti al di fuori dei locali dell’azienda (D.lvo 50/92) o attraverso mezzi di comunicazione (D.lvo 185/99). In questi due casi esiste per il consumatore il diritto di recedere dal contratto rispettivamente entro 7 o 10 giorni secondo la fattispecie.
Se però, nel caso si tratti di un contratto che rientra nelle due fattispecie sopra indicate – il professionista non ha edotto il consumatore sulla possibilità di ripensare il termine si allunga a 60 giorni.
Se però, come credo, lei ha sottoscritto il contratto all’interno dei locali CEPU non può vantare alcun diritto di ripensamento.
A cura dell’avv. Marco Festelli