Salute, regole più rigorose per i trattamenti estetici

Nuove regole per i centri estetici, a garanzia di una maggiore sicurezza sia degli operatori dei centri che degli utenti. Con un decreto interministeriale entrato in vigore il 30 luglio 2011 (G.U. n. 163 del 15 luglio 2011), ministero dello Sviluppo economico e ministero della Salute definiscono le direttive a cui i centri devono adeguarsi in materia di macchinari, procedure, cautele d’uso. Di seguito alcuni dei contenuti del decreto. 

Apparecchi ad uso estetico: aggiornato l’elenco delle apparecchiature elettromegnetiche ad uso estetico, contenuto nella Legge n.1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l’attività di estetista. Per ogni apparecchio viene fornita una scheda tecnico-informativa che ne definisce caratteristiche, modalità di esercizio, cautele d’uso e indica le norme tecniche da applicare.

Solarium per l’abbronzatura: le lampade abbronzanti UV-A e quelle al quarzo e le varie apparecchiature nelle quali esse sono opportunamente collocate (solarium, lettini, ecc.) rappresentano sorgenti di radiazione ultravioletta, con possibilità di effetti cronici soprattutto a livello della pelle e degli occhi. Gli effetti possono dipendere dalla qualità e quantità delle radiazioni , come anche dalla sensibilità cutanea e oculare dell’individuo.

Il decreto proibisce l’utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a: 
minori di 18 anni;
donne in stato di gravidanza;
soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie alla cute;
soggetti che non si abbronzano, o che si scottano, facilmente all’esposizione al sole.

L’utilizzo è, invece, sconsigliato a chi ha molti nei, ai soggetti con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell’adolescenza, a chi assume farmaci, che, in alcuni casi, aumentano la fotosensibilità agli UV.

Nel centro estetico, prima del trattamento, è necessario informare i clienti sugli effetti nocivi dell’esposizione a raggi UV e dovranno essere esposti appositi cartelli in maniera ben visibile, nelle immediate vicinanze delle apparecchiature, nei quali siano fornite precise indicazioni e cautele d’uso.
Specificato anche dal decreto che l’uso delle apparecchiature ha esclusivamente fini estetici e non terapeutici, pertanto non devono essere vantati effetti benefici.

Apparecchi a luce pulsata: l’impiego di apparecchiature per depilazione a luce pulsata è riservato a personale con qualifica professionale e con preparazione teorico-pratica specifica, in grado anche di valutare preventivamente le idonee condizioni della cute del soggetto da trattare. Durante il trattamento è necessario evitare di dirigere la luce direttamente verso gli occhi; in ogni caso il decreto prevede l’obbligo, sia per l’operatore che per il cliente, di proteggere gli occhi con occhiali protettivi o sistemi equivalenti. Previsto il divieto di utilizzo su soggetti portatori di pace-maker o di dispositivi impiantabili elettronicamente attivi.

Fonte: decreto n. 110 del 12 maggio 2011 – Governo.it

Torna in alto